Art. 4.
(Competenza per territorio).

      1. In materia di competenza per territorio, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) semplificare il sistema dei criteri di competenza territoriale derogabile con riduzione delle ipotesi di foro speciale,

 

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mantenendo l'inderogabilità della competenza territoriale per il foro della pubblica amministrazione, nonché per l'esecuzione forzata e relative opposizioni, per i procedimenti cautelari e possessori e per i procedimenti di volontaria giurisdizione;

          b) prevedere la competenza per materia del tribunale per la querela di falso solo in presenza di domanda di accertamento incidentale, consentendone la cognizione in via incidentale da parte di altri giudici, con esclusione dei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative.